Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, sono realizzate forme di intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di razionalizzare, qualificare e potenziare la rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali.
      2. Ai fini della presente legge, sono definiti «centri storici» le aree cittadine perimetrate ai sensi della vigente normativa urbanistica e «centri commerciali naturali» le aree gestite in forma associata dagli operatori che, per caratteristiche urbane, storiche o culturali, si configurano o possono configurarsi come forme associate di vendita programmate dai comuni e intese a riqualificare il commercio, a sviluppare l'occupazione e a favorire il mercato dei prodotti tipici e locali.